È stato istituito il codice tributo per il pagamento annuale dell’iscrizione all’Albo dei punti vendita di ricariche per i conti di gioco, tramite il modello “F24 Accise”. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione in merito.
Secondo la risoluzione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie e extratributarie, gestite dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), in base alle disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, la Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto l’introduzione del codice tributo per il versamento dell’importo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Il codice tributo assegnato è il 5505, denominato Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
In fase di compilazione del modello “F24 Accise”, il codice tributo 5505 va riportato nella Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione, indicando quanto segue:
- “Ente”: lettera M;
- “Provincia”: nessun valore;
- “Codice identificativo”: codice del punto vendita di ricarica;
- “Rateazione”: nessun valore;
- “Mese”: nessun valore;
- “Anno di riferimento”: l’anno per cui si effettua il versamento, in formato AAAA;
- “Codice atto” e “Codice ufficio”: nessun valore.
Infine, si ricorda che i soggetti che intendono avviare l’attività di Punto Vendita Ricariche devono iscriversi all’Albo a partire dal 3 novembre, e comunque entro il 18 novembre 2024.